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Separazione

La separazione personale dei coniugi è un istituto regolamentato dalle norme del codice civile (art. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali.

La separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Incide invece su alcuni effetti propri del matrimonio (si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione). Residuano inoltre altri effetti del matrimonio, ma sono limitati o disciplinati in modo specifico (dovere di contribuire nell’interesse della famiglia, dovere di mantenere il coniuge più debole e dovere di mantenere, educare ed istruire la prole).

La separazione, a differenza del divorzio, ha carattere transitorio, tanto che è possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa (art. 154 c.c.).

Nella separazione consensuale sussiste un accordo tra i coniugi in ordine alle condizioni (personali e patrimoniali) della separazione stessa. Il Tribunale si limita ad omologare tale accordo (cioè ad assicurarsi che siano rispettati i diritti di ciascun coniuge e della eventuale prole) mediante decreto.

Si ricorre, invece, alla separazione giudiziale in caso di disaccordo. In tale ipotesi la separazione viene pronunciata con sentenza dal Tribunale, che si impone nel determinare le condizioni.

Divorzio

Il divorzio è l’istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita.

Si parla di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile, di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario. Il divorzio si differenzia dalla separazione legale in quanto con quest’ultima i coniugi non pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell’attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.

Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente elencate nell’art. 3 della legge 1970/898 e attengono principalmente ad ipotesi in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell’altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia. La causa statisticamente prevalente che conduce al divorzio è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per un periodo di tempo (che oggi è ridotto a 6 mesi, che diventano 12, se la separazione è stata giudiziale). Il termine decorre dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Per la decorrenza del termine non vale il tempo che i coniugi hanno trascorso in separazione di fatto, senza cioè richiedere un provvedimento di omologa al Tribunale.

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Unioni civili e conviventi

Regolamentare la convivenza è oggi possibile grazie alle recenti novità normative. La Legge 76/2016 ha recentemente introdotto nel nostro ordinamento due importanti novità: l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto.

La possibilità di stipulare i cd. “contratti di convivenza”, ovvero quegli accordi con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza, regolamentando i rapporti patrimoniali della stessa (nonché alcuni aspetti dei rapporti personali – es. designazione A.d.S.), è oggi un’importante strumento di tutela per la coppia convivente. All’interno di questa tipologia di contratti è possibile anche la regolamentazione delle conseguenze patrimoniali in caso di cessazione della convivenza.

Studio Legale Associato di Monza

  • Avv. Antonio Lamiranda

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, ha ottenuto l’abilitazione professionale presso la Corte d’Appello di Potenza ove ha svolto per alcuni anni la professione forense

Ha conseguito il titolo di Commissario Liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative e dei consorzi agrari presso l’Università di Firenze.

E’ attualmente iscritto all’Ordine degli Avvocati di Monza ed abilitato al patrocinio avanti le Magistrature Superiori.

E’ socio fondatore di IUS ET VIS – Associazione per gli Avvocati, che si occupa della formazione e della valorizzazione del ruolo dell’Avvocato nel contesto sociale. Attualmente ricopre la carica di Segretario.

Dal 2009 al 2014 è stato componente del direttivo di ANCI Lombardia (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

*** Professionista in regime fiscale autonomo
  • Avv. Marco Dieni

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha ottenuto l’abilitazione professionale presso la Corte d’Appello di Milano.

E’ attualmente iscritto all’Ordine degli Avvocati di Monza.

E’ socio di IUS ET VIS – Associazione per gli Avvocati con cui collabora coadiuvando il Segretario nelle proprie funzioni.

Ha lavorato per oltre un decennio presso un’importante azienda lombarda nel settore della microelettronica

*** Professionista in regime fiscale autonomo

Documentazione Necessaria

  • certificati di residenza e stato famiglia dei coniugi (in Comune di residenza)
  • copia integrale dell’atto di matrimonio/estratto di matriomonio (in Comune di celebrazione del matrimonio)
  • copia di un documento di riconoscimento e codice fiscale di entrambi i coniugi
  • solo in caso di figli minori le ultime tre dichiarazioni dei redditi dei coniugi (CUD/730 o UNICO)
  • Per la domanda di Divorzio, è necessario copia autentica del verbale di udienza di separazione e il decreto di omologa della stessa.

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